Responsabilità sito web

Responsabilità dei titolari di un sito web

il 19.11.2006
in web generale

Il tribunale di Aosta ha recentemente rilasciato una sentenza con la quale si condanna per diffamazione l'autore di un blog. Di per sé, la questione potrebbe essere molto semplice, perché il reato di diffamazione può benissimo essere compiuto anche attraverso un sito Internet. E per indicare la valutazione del reato ci si rifà a tre principi sacrosanti già individuati più volte per la stampa stessa: interesse pubblico alla conoscenza, verità del fatto, correttezza del linguaggio. Dove nasce allora la preoccupazione che si è levata su molti siti Web per questa sentenza?

La questione della responsabilità

La sentenza indica chiaramente nell'autore del blog la figura del direttore responsabile del blog stesso. Cioè, come un direttore responsabile ha il dovere di verificare le notizie che appaiono sul giornale, così l'autore del blog ha il dovere di controllare ed eventualmente di cancellare i post offensivi del blog stesso. La condanna, cioè, aldilà della questione della diffamazione, si basa sul presupposto che un sito Internet, e in particolare un blog, ha le stesse caratteristiche di un giornale. Ma un blog, o un sito Internet, non sono dei giornali.

Stampa o non stampa

Tutta la vicenda, quindi, deve essere inquadrata nella difficile interpretazione della legge e delle norme sull'editoria. Senza dilungarsi in questioni già ampiamente dibattute, anche da autorevoli fonti, basta ricordare le conclusioni alle quali si è arrivati e che sono generalmente condivise. I siti di carattere personale e amatoriale, anche condotti da giornalisti, non possono essere equiparati a giornali, poichè a contraddistinguere il prodotto editoriale è il carattere di professionalità e il suo collegamento a un'impresa (di tipo editoriale, diciamo noi). I siti amatoriali sono dunque fuori da queste considerazioni, ma anche i siti di informazione collegati a imprese non devono sottostare agli obblighi delle norme sull'editoria se non hanno carattere di periodicità e sono esercitate in forma imprenditoriale. In pratica, se un'azienda utilizza uno spazio Web per dare notizie proprie o per fare formazione, senza alcun fine di lucro diretto, senza periodicità fissa e senza iscrizione al tribunale (o all'apposito registro), non dovrebbe sottostare alle norme sull'editoria.

La confusione del legislatore

È chiaro che fino a quando il legislatore non si pronuncerà appieno e con chiarezza sulla definizione di prodotto editoriale e sull'utilizzo dei vari supporti, la questione rimarrà di volta in volta appannaggio delle interpretazioni dei singoli tribunali, proprio come è capitato ad Aosta. Più volte le note del ministero hanno indicato un percorso interpretativo non integralista, ma i tribunali spesso valutano diversamente. Se un blogger è un direttore responsabile, la sua responsabilità si esercita anche nei confronti dei commenti lasciati sul sito. In altre parole, la libertà d'opinione e d'espressione sancita dalla Costituzione potrebbe continuamente essere sotto scacco.